
I risultati nella provincia di Ancona (Eligendo)
Il verdetto delle urne sul referendum per la magistratura è netto: il fronte del No prevale, supportato da un’affluenza attestatasi su una media nazionale del 58% e che, nella provincia di Ancona, ha superato la media nazionale raggiungendo un 65%.
Con lo scrutinio ormai ultimato (468 sezioni su 468), il trend è inequivocabile: il 58,35% degli elettori ha scelto di respingere i quesiti referendari.
Analizzando i singoli comuni della provincia, il fronte del No si presenta compatto pur con diverse sfumature di intensità.
A Senigallia, uno dei Comuni prossimi al voto, si registra una delle percentuali più alte a favore del No, che raggiunge il 61%. Maiolati Spontini e Cerreto d’Esi hanno posizioni a loro volta simili, dove il No si è attestato rispettivamente al 57,37% e al 55,92%. Infine Loreto con un risultato più equilibrato poiché vede un No al 51,51%.

La riforma riguardava sette articoli della Costituzione – gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 – e introduceva la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, con la creazione di due Consigli superiori della magistratura e di una nuova Alta Corte disciplinare.
Articolo 87: Il Presidente della Repubblica presiede due Csm. La Carta oggi prevede un solo Consiglio superiore della magistratura: la proposta di riforma aggiunge che il Capo dello Stato presiede il Csm giudicante e il Csm requirente, i due nuovi organi che sostituiranno l’attuale Csm unico. In sostanza si sancisce la separazione delle carriere anche al vertice dell’autogoverno delle toghe.
Articolo 102: la separazione delle carriere entra in Costituzione. Il primo comma viene integrato con un passaggio in cui si stabilisce che le norme sull’ordinamento giudiziario devono disciplinare le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti. In questo modo la divisione delle carriere non sarà solo una scelta legislativa ma diventa un principio costituzionale.
Con la modifica dell’articolo 104 cambia il sistema di selezione per il Csm. I componenti dei due Consigli – uno per i giudici, l’altro per i pm – non vengono più eletti, ma estratti a sorte da elenchi predisposti dal Parlamento e dalle magistrature.
La riforma interviene anche sull’articolo 105 con la nascita dell’Alta Corte Disciplinare. Una struttura composta da 15 membri in parte laici e in parte magistrati, selezionati tramite nomina e sorteggio. In Csm per la competenza disciplinare.
All’articolo 106 viene ampliato il terzo comma: in tema di accesso alla Cassazione oltre a professori e avvocati, potranno essere chiamati anche magistrati requirenti con almeno 15 anni di servizio.
La modifica dell’articolo 107 riguarda la inamovibilità legata al rispettivo Csm. Le decisioni su trasferimenti o sospensioni spettano al rispettivo Consiglio superiore, cioè quello della carriera di appartenenza.
Infine l’articolo 110. In questo caso la modifica è di tipo terminologico. Il Guardasigilli dovrà rapportarsi con “ciascun” Consiglio superiore.
Referendum Giustizia, urne chiuse: ad Ancona e provincia il voto sfiora il 65%
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