
La Corte Costituzionale
di Federica Serfilippi
La Corte Costituzionale smonta una parte del Decreto Sicurezza: i richiedenti asilo possono iscriversi all’anagrafe del comune dove sono domiciliati. La decisione della Consulta è stata resa nota questo pomeriggio. La questione di legittimità sulla norma prevista dal decreto varato dall’allora ministero dell’Interno Salvini era stata sollevata dai tribunale di Milano, Salerno e Ancona. Proprio il giudice dorico Martina Marinangeli, nel luglio 2019, aveva accolto il ricorso presentato da un migrante a cui era stata negata l’iscrizione all’anagrafe del Comune di Ancona. Lo straniero era stato rappresentato dall’avvocato Paolo Cognini. Nella sentenza, il giudice (uno dei più giovani del palazzo di giustizia di Ancona) aveva sostenuto: «se da una parte è vero che la condizione del richiedente asilo è precaria, dall’altra, è parimenti vero che il suo soggiorno si protrae legittimamente sul territorio per tempi che superano sempre almeno la durata annuale, tempi nei quali viene impedita la pubblicizzazione e la prova di una residenza che, di fatto, viene acquisita. E’ noto che al legislatore è consentito dettare norme che regolino l’ingresso e la permanenza dei cittadini extracomunitari nel nostro paese purché non palesemente irragionevoli e non contrastanti con obblighi internazionali». In attesa delle motivazioni per cui è stato dichiarata legittima l’iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo, la Consulta ha fatto sapere che l’incostituzionalità della norma è stata dichiarata «per violazione dell’articolo 3 della Costituzione sotto un duplice profilo: per irrazionalità intrinseca, poiché la norma censurata non agevola il perseguimento delle finalità di controllo del territorio dichiarate dal decreto sicurezza; per irragionevole disparità di trattamento, perché rende ingiustificatamente più difficile ai richiedenti asilo l’accesso ai servizi che siano anche ad essi garantiti». L’articolo 3 della Costituzione è quello che ribadisce che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche di condizioni personali e sociali».
Il tribunale di Ancona: «I richiedenti asilo possono iscriversi all’anagrafe del Comune»
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