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Contrassegni sosta ai disabili psichici:
«La Giunta regionale
recepisca il parere ministeriale»

ANCONA - Beatrice Marinelli presidente di FederSolidAli, tramite gli avvocati Lorenzo Giuliodori e Luca Carpineti, ha inoltrato una istanza formale all’esecutivo della Regione Marche sollecitando l’adozione «di un’apposita delibera che ponga fine a questa discriminazione verso chi non ha problemi di deambulazione come le persone autistiche. E’ una questione di giustizia e di rispetto»

(foto d’archivio)

 

 

«Il contrassegno per il parcheggio delle auto deve essere assegnato anche alle persone autistiche ed a quelle con disabilità psichiche, che, pur non presentando problemi nella deambulazione, non possono essere considerate autonome nel rapporto con la mobilità e la strada, necessitando comunque della mediazione di terze persone che le accompagnino e gestiscano i loro spostamenti. In mancanza di una specifica legge, lo ha chiarito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con parere con protocollo numero 1567 del 16 marzo 2016. Poiché nella Regione Marche alcuni Uffici di Medicina Legale Territoriale continuano a negare tale diritto, FederSolidAli, tramite gli avvocati Lorenzo Giuliodori e Luca Carpineti, ha inoltrato una formale istanza affinché la Giunta Regionale adotti un’apposita delibera che ponga fine a tale discriminazione. Si tratta di una questione di giustizia e di rispetto». A sostenerlo è Beatrice Marinelli presidente di FederSolidAli.

Beatrice Marinelli, presidente di FederSolidAli

Nell’istanza inviata alle massime cariche regionali (presidente della giunta e presidente del Consiglio), all’assessore alla Sanità e ai consiglieri dell’assemblea legislativa delle Marche ma anche al ministro delle Disabilità Alessandra Locatelli, i due legali ricordano che in base alla normativa vigente, sono due i tipi di contrassegno per soggetti disabili: quello cosiddetto “definivo”, valido per cinque anni, rilasciato agli invalidi con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, ai non vedenti e a coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20; e quello cosidetto “temporaneo”. Quest’ultimo, di durata inferiore ai cinque anni, viene rilasciato agii invalidi a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, a coloro che hanno una totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua per recarsi in luoghi di cura.

«Nel caso di contrassegno temporaneo, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata dell’invalidità ed esso è suscettibile di rinnovo qualora l’Ufficio di Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria Locale di pertinenza attesti che le condizioni della persona con disabilità danno diritto all’ulteriore rilascio.- scrivono gli avvocati Giuliodori e Carpineti- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, interpellato sul tema, l’11 marzo 2016, con parere ha ritenuto, fermo restando l’esclusiva competenza di valutazione dell’Ufficio Medico Legale clell’Asl, che possano essere compresi trai beneficiari del contrassegno anche “persone come il disabile psichico che teoricamente non presentano problemi di deambulazione, ma che, proprio a causa della loro specifica patologia, non possono essere considerate autonome nel rapporto con la mobilità e la strada e necessitano comunque della mediazione di terze persone che le accompagnano e gestiscono i loro spostamenti“».

L’avvocato Lorenzo Giuliodori

Un parere che secondo i legali «ha fornito un’interpretazione più estensiva della norma ed ha limitato il margine di discrezionalità dei medici preposti al rilascio della certificazione, chiarendo incontrovertibilrnente che nella dicitura normativa “persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta” sono da ricomprendere anche i disabili psichici che, pur non presentando problemi nella deambulazione,, proprio a causa della loro specifica patologia, non possono essere considerate autonome nel rapporto con la mobilità e la strada e necessitano comunque della mediazione di terze persone che le accompagnino e gestiscano i loro spostamenti».

Di la constatazione che nelle varie Aziende Sanitarie Territoriali della Regione Marche, «alcuni Uffici di Medicina Legale Territoriale continuano a negare il rilascio del contrassegno ai disabili psichici che hanno difficoltà di deambulazione e necessitano di accompagnamento; persone alle quali, invece, è stato esteso il diritto proprio con il suddetto parere Ministeriale 1567/2016» e la richiesta formale alla Giunta della Regione Marche perché «inviti, ufficialmente e formalmente, tutti gli Uffici di Medicina Legale delle Aziende Sanitarie Territoriali ad attenersi al parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Prot. n.1567 dell’il marzo 2016), adotti una specifica delibera, indicando le “Linee di indirizzo per l’accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per il rilascio del “Contrassegno speciale di circolazione e sosta dei veicoli a soggetti aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” da utilizzare per il rilascio del contrassegno per disabili, stabilendo – si legge nell’istanza che “Il deficit sensibile della capacità deambulatoria non rappresenta un concetto restrittivo, che sì limita esclusivamente alle infermità a carico degli arti inferiori, bensì che in esso sono contenute tutte le patologie acute o croniche che influiscono sulla motricità dell’individuo, determinando un handicap nella mobilità e, dunque, anche le patologie psichiche di cui sono affetti coloro che, pur non presentando problemi nella deambulazione, proprio a causa della loro specifica patologia, non possono essere considerate autonome nel rapporto con la mobilità e la strada e necessitano comunque della mediazione di terze persone che le accompagnano e gestiscono i loro spostamenti“».

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