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Covid, ecco la nuova ordinanza:
nelle zone aperte al pubblico
vietato mangiare dopo le 16

IL PROVVEDIMENTO è stato firmato dal governatore Francesco Acquaroli: stop al consumo di alimenti e bevande all'aperto. A scuola niente lezioni di educazione fisica al chiuso se non si può rispettare la distanza di due metri. Uso della mascherina fuori casa sempre obbligatorio. Rispetto alla bozza sparito il divieto di giocare a biliardo, carte, bocce nei centri e circoli sportivi

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Il governatore Francesco Acquaroli

 

 

Nuove misure contro il Covid, ordinanza della Regione. Tra le novità il divieto di mangiare e bere in luoghi aperti al pubblico dopo le 16. Il governatore Francesco Acquaroli ha firmato oggi pomeriggio il provvedimento, che potrà essere revocato o modificato in base all’indice di contagio Rt e alla situazione epidemiologica generale. Ci sono disposizioni riguardanti l’uso delle mascherine, il divieto di assembramento, l’obbligo della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone e l’uso dei dispositivi e dei protocolli di sicurezza. Il documento contiene inoltre disposizioni sul commercio, anche su aree pubbliche, sui distributori automatici, sulla vendita per asporto, e gli impianti termici. Sono sospese le lezioni di educazione fisica se non si può mantenere la distanza di almeno due metri al chiuso, vietate anche le lezioni con strumenti a fiato (due provvedimenti già anticipati nei giorni scorsi).  Ok ai mercati, a meno di diverse disposizioni dei Comuni.  Mentre rispetto alla bozza, è sparito il divieto di giocare a biliardo, carte, bocce nei centri e circoli sportivi (leggi l’articolo).  Di seguito i provvedimenti che entrano in azione dal 21 novembre. Qui il testo integrale del provvedimento. 

ASSEMBRAMENTI – «Nel territorio regionale – si legge nell’ordinanza – è fatto obbligo di rispettare rigorosamente il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, all’interno e nelle adiacenze di qualsiasi tipologia di attività e nelle aree pubbliche e private ad uso pubblico. E’ fatto obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di utilizzare correttamente i dispositivi e i protocolli di sicurezza. Con riguardo alle abitazioni private è fortemente raccomandato di evitare assembramenti e feste».

MASCHERINE – «L’uso della mascherina al di fuori dell’abitazione è sempre obbligatorio, con eccezione dei bambini con età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo e motivato abbassamento della mascherina dovrà essere sempre assicurata una distanza interpersonale minima di un metro, salvo quanto disposto dai vigenti protocolli o da misure più restrittive».

SCUOLE – «In attesa di ulteriori e specifiche indicazioni da parte del Comitato tecnico scientifico nazionale, nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospese le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica al chiuso se non è possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di due metri, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato».

COMMERCIO – «È vietata dopo le 16 la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su aree pubbliche o private aperte al pubblico. In ogni caso non è consentita la consumazione sul posto e nelle adiacenze dell’attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande. La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata». Agli esercenti delle grandi e medie strutture di vendita viene chiesto di avere «cura di garantire l’accesso alla clientela con modalità contingentate ed idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto della dimensione dei locali e tali da garantire ai clienti la possbilità di rispettare la distanza interpersonale minima di un metro».

MERCATI – «Il mercato stabile e periodico che si tiene all’aperto è vietato solo nel caso in cui il Comune non applichi le disposizioni di cui al protocollo di sicurezza regionale, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali, del divieto di assembramento, dell’obbligo delle mascherine, nonché dell’accesso al banco da parte del cliente, che deve necessariamente avvenire uno alla volta e con il mantenimento della distanza di almeno un metro dall’altro cliente».

DISTRIBUTORI AUTOMATICI – «I distributori automatici h24 di alimenti confezionati e bevande che affacciano sulla pubblica via, nonché quelli ubicati all’interno degli esercizi commerciali anche di tipo artigianale come definito dalle norme di settore, sono aperti dalle ore 5 fino alle 22 a condizione che si osservi il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina e che l’impresa provveda alla igienizzazione e alla sanificazione degli ambienti almeno due volte al giorno».

IMPIANTI TERMICI – «L’attività di ispezione degli impianti termici è sospesa fino al 31 gennaio 2021, fatte salve eventuali situazioni di particolare pericolosità emerse dall’accertamento documentale dei rapporti di controllo dell’efficienza energetica».

 

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