Prorogato di un anno, sino al primo gennaio 2020, il termine per il pagamento delle bollette di acqua, gas e luce, per famiglie e imprese coinvolte dai terremoti del 2016. Lo ha deciso l’Arera, la vecchia autorità per l’energia, che così dà attuazione a quanto previsto nelle leggi 89 e 108 sul terremoto. Si legge in una nota: «In particolare, per i beneficiari delle agevolazioni che hanno dichiarato l’inagibilità del fabbricato (casa di abitazione, studio professionale o azienda) viene differita di un anno, dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020, la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere alla data dell’evento sismico. Inoltre, per le utenze/forniture localizzate nelle “zone rosse” (terremoto Centro Italia) è stato previsto che la sospensione dei pagamenti delle fatture sia prolungata sino al 31 dicembre 2020 in maniera automatica, a prescindere dalla dichiarazione di inagibilità dell’immobile in cui si trova l’utenza/fornitura colpita». Per chi ha la casa o i locali della propria attività in zona rossa «è stato previsto che questi siano ugualmente esentati sino al 31 dicembre 2020 – per quanto riguarda le forniture di energia elettrica, gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti – dal pagamento delle componenti a copertura dei costi del servizio di rete, degli oneri generali e delle ulteriori componenti; per quanto attiene al servizio idrico integrato l’esenzione riguarda il pagamento di tutti i corrispettivi (relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e dalle relative componenti di perequazione). Sino a tale data sono previste esenzioni anche in relazione ai corrispettivi per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture. È stato inoltre previsto che i venditori di energia elettrica, gas e gas diversi distribuiti a mezzo di reti azzerino anche tutte le componenti fisse».
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