Il comportamento della Liomatic spa è stato decretato come antisindacale dal giudice del Lavoro del tribunale di Ancona che pochi giorni fa ha accolto parzialmente il ricorso della Filcams Cgil per la mancata preventiva informazione in violazione dell’articolo 3 del Ccnl, applicato al Commercio Terziario, rigettando però le altre istanze contenute nell’impugnativa, come la richiesta di annullare i trasferimenti dei lavoratori nelle altre sedi della società. Non è stata ritenuta illegittima, secondo la giudice Arianna Sbano, neppure la decisione dell’azienda di cessazione dell’attività nello stabilimento di Jesi perchè rientra nella libertà di esercizio dell’impresa sancita dall’articolo 41 della Costituzione. A puntualizzarlo, sentenza alla mano, è la stessa società, leader di mercato della distribuzione automatica di alimenti e bevande. Con la sua pronuncia il magistrato civile ha soltanto rilevato «la violazione sostanziale delle procedure previste in tali casi a livello non solo legislativo ma anche contrattuale per il confronto con le parti sociali». Nello scorso mese di marzo l’azienda ha chiuso la filiale jesina trasferendo i dipendenti nelle sedi di Pesaro, Macerata, Perugia e Arezzo.
«L’azienda, pur avendo deciso la chiusura della filiale ha comunque lodevolmente fatto in modo di preservare l’occupazione, trasferendo soltanto la sede di riferimento dei lavoratori, in quanto come detto, ciò che è stato leso è l’interesse dell’organizzazione sindacale a porsi quale contraddittorio nella gestione in tale delicata fase di transizione – si legge ancora nell’atto – Manca quindi il nesso causale tra omessa informativa e legittimità sui disposti trasferimenti sicché non si può in alcun modo pronunciate la richiesta revoca degli stessi. La condotta antisindacale non incide sulla validità del negozio traslativo non potendosi configurare l’osservanza delle procedure di consultazione sindacale alla stregua di un presupposto di legittimità e quindi un requisito di validità del negozio di trasferimento. Allo stato attuale inoltre – prosegue il giudice – la revoca dei trasferimenti sarebbe anche di impossibile attuazione stante l’avvenuta chiusura della sede aziendale di Jesi sicché i lavoratori rischierebbero anche di perdere il lavoro. Pertanto il ricorso va parzialmente accolto con conseguente parziale compensazione delle spese di lite in ragione della metà e condanna per la restante parte in capo alla convenuta soccombente». Le spese di lite liquidate ammontano a 3.645 euro.
Vertenza Liomatic Jesi: l’azienda condannata per condotta antisindacale
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