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Firmato il nuovo decreto:
bar e ristoranti chiudono alle 18,
stop a piscine e palestre

LE NUOVE MISURE in vigore da domani fino al 24 novembre. Chiusi anche cinema e teatri, sospesi i concerti e gli spettacoli. Il testo completo del Dpcm

 

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Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte

 

Il premier Giuseppe Conte ha firmato nel corso della notte il nuovo Dpcm con le misure restrittive anti-Covid. Il decreto sarà in vigore da domani (lunedì) fino al 24 novembre. Queste alcune delle misure principali: chiusure dei ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie alle 18 nei giorni feriali e la domenica. Stop a cinema, teatri, casinò, sale scommesse. Stop a palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Sospese anche le feste dopo i matrimoni. Il governo, quindi conferma gli orari di chiusura di ristoranti e bar “cancellando”, dall’ultima bozza, la chiusura domenicale. Nelle scuole superiori sarà possibile portare la didattica a distanza anche oltre il 75%. Nella bozza circolata ieri era prevista “una quota pari al 75 delle attività” in dad, ma nella versione definitiva l’articolo è stato riscritto prevedendo “una quota pari almeno al 75% delle attività”. Una formula che, di fatto, va incontro alle diverse Regioni che avevano chiesto di portare la Dad al 100%. Il Governo sta lavorando alle misure economiche per aiutare le categorie messe più in difficoltà. Il ristoro dovrebbe essere di circa 1,5 miliardi. 

 

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BAR E RISTORANTI – Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle 5 fino alle 18. Resta invece consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.

SPOSTAMENTI – È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

SCUOLA – L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione – materna, elementari e medie – e per i servizi educativi per l’infanzia continuerà a svolgersi in presenza. Le scuole superiori adotteranno una Dad pari al 75% delle attività e
dunque un 25% in presenza su tutto il territorio nazionale, uniformando le ordinanze regionali.

PALESTRE E PISCINE – Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

SPORT – L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (Fmsi).

CINEMA E TEATRI – Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.

DISCOTECHE – Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

SALE GIOCHI – Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò.

FIERE E CONGRESSI – Sono vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

COPRIFUOCO LOCALIZZATI – Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

INGRESSI FLESSIBILI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – Le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali. È raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.

PARCHI DI DIVERTIMENTO – Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

SOSPESE LE COMPETIZIONI SPORTIVE. RESTANO QUELLE AGONISTE – Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali. Lo svolgimento degli sport di contatto è vietato salvo che per le competizioni professionistiche nonché dilettantistiche di livello nazionale e comunque nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali. Sono sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludicoamatoriale.

STOP AI CONCORSI – Sono sospese procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica. Dalla sospensione sono esclusi quelli per il personale sanitario e per quello della protezione civile. Sono salve le procedure in corso e quelle per le quali esistono specifici protocolli organizzativi validati dal Comitato tecnico scientifico.

MASCHERINA IN CASA CON NON CONVIVENTI – Si raccomanda l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”. Sarebbe raccomandato, inoltre, “non ricevere in casa persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza”.

INGRESSI CONTINGENTATI NEI LOCALI PUBBLICI – È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

(Ultimo aggiornamento alle 12)

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