Ponte Garibaldi, respinto il ricorso:
il Consiglio di Stato legittima il progetto

SENIGALLIA - I giudici hanno chiarito che la scelta di rialzarlo stabilmente risponde a precise norme tecniche di sicurezza, che vietano di affidare la protezione dal rischio di piena a meccanismi mobili di sollevamento

Il progetto di ponte Garibaldi

di Sabrina Marinelli

La vicenda giudiziaria legata al nuovo ponte Garibaldi di Senigallia si è chiusa con la decisione definitiva del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso presentato da diverse associazioni. Il vecchio ponte, gravemente danneggiato dall’alluvione del 15 settembre 2022, era stato demolito per fare spazio a un’opera pensata per garantire una maggiore sicurezza idraulica. Le associazioni ambientaliste avevano, però, contestato fin da subito il progetto definitivo ed esecutivo.

La nuova struttura, delocalizzata di circa cinquanta metri e rialzata, avrebbe alterato, secondo le associazioni, l’armonia del centro storico settecentesco, penalizzando il panorama e creando problemi al traffico cittadino. Secondo i ricorrenti, inoltre, sarebbe stata più opportuna una soluzione alternativa, basata su martinetti idraulici per sollevare il ponte al momento della piena.

I giudici di Palazzo Spada hanno, però, confermato la sentenza del Tar delle Marche, giudicando infondate tutte le doglianze sollevate. Nelle motivazioni viene sottolineato che l’iter di approvazione dell’opera si è svolto regolarmente attraverso una conferenza dei servizi a cui hanno partecipato i vari enti, escludendo che la decisione sia stata calata dall’alto in modo unilaterale. Hanno, inoltre, chiarito che la scelta di rialzare stabilmente il ponte risponde a precise norme tecniche di sicurezza, nello specifico le norme tecniche per le costruzioni, che vietano di affidare la protezione dal rischio di piena a meccanismi mobili di sollevamento estemporaneo che potrebbero fallire o dipendere da valutazioni umane.

La sicurezza idraulica e la prevenzione richiedono quindi soluzioni strutturali fisse, stabili e permanenti, capaci di scongiurare ogni margine d’incertezza. Con questa pronuncia, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità degli atti commissariali e dei decreti di approvazione, condannando le associazioni al pagamento delle spese di giudizio.

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