Il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, ha firmato l’ordinanza balneare comunale 2025 per la gestione dell’arenile confermando molte regole sulla movida e sulle attività degli chalet, sulle aperture dei bar in spiaggia e di quelli annessi agli stabilimenti stessi. L’atto ribadisce intanto che l’accesso e la sosta in spiaggia sono vietati dalle ore 24 alle ore 5 del mattino, ad eccezione dei concessionari e affidatari, dei loro dipendenti, dei soggetti addetti alla pulizia, alla manutenzione e alla sorveglianza della spiaggia. I contravventori rischiano di pagare una sanzione amministrativa che oscilla da 51 a 309 euro.
I concessionari degli stabilimenti balneari per il periodo dal 1 maggio al 30 settembre devono definire il proprio orario di apertura nell’ambito delle fasce orarie comprese tra le 7 e le 21.30. Gli stessi possono svolgere le attività ludiche e sportive nel rispetto delle seguenti fasce orarie: dalle ore 8 alle ore 23 mentre le attività accessorie di somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimenti, possono svolgersi dalle ore 7 alle ore 21.30. Sono però previste deroghe a queste disposizioni. Il 21 giugno; il 5 luglio; il 14 e 23 agosto, avranno possibilità di rimanere aperti fino alle ore 3 del giorno successivo; il 28 giugno, 26 luglio, 9 agosto, 19 agosto e per 3 serate a scelta, possono rimanere aperti fino alle ore 24, che dovranno essere comunicate con almeno 72 ore di anticipo allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone.
Prevista anche la possibilità di organizzare balli in in spiaggia, eventi con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone e «che si concludono entro le ore 24 del giorno di inizio, previa presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l’attività di pubblico spettacolo temporaneo», quindi all’insegna della sicurezza e nel rispetto della normativa vigente del pubblico spettacolo. Gli stabilimenti balneari possono svolgere piccoli trattenimenti musicali, «purché i locali e/o spazi rimangano identici, cioè senza trasformazioni logistiche, sia in presenza che in assenza del piccolo trattenimento. Non debbono esservi allestimenti specifici, quali pedane o palchi, sistemazione a platea delle sedie; lo stabilimento non deve essere destinato, in tutto o in parte, ad esclusivo o prevalente uso di spettacolo o intrattenimento. Non deve esserci pagamento all’ingresso, maggiorazione del prezzo della consumazione, pubblicità» specifica l’ordinanza.
Gli stabilimenti balneari, possono inoltre svolgere spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza (nel senso di spettacolo al quale si assiste, restando escluse le attività di intrattenimento danzante o di discoteca) e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 1 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, sempre previa presentazione di Scia.
(Redazione CA)
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