Cambia il Regolamento sui canoni
per l’occupazione del suolo pubblico:
stop alle esenzioni improprie nei cantieri
Andrà al voto del prossimo Consiglio comunale di Ancona il nuovo Regolamento sui canoni per l’occupazione del suolo pubblico. Questa mattina si è riunita la I e VII Commissione di Ancona per discutere proprio le modifiche alle regole per l’occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, con particolare riferimento ai mercati e alle strutture attrezzate. Nell’illustrare il punto in discussione l’assessore Giovanni Zinni ha chiarito subito che «è una questione tecnica, molto poco politica». La proposta è nata infatti da un’urgenza normativa, dettata dalla necessità di rispondere a diverse interpretazioni giurisprudenziali emerse da recenti provvedimenti della Corte dei Conti, in particolare dalle sezioni di Piemonte e Calabria. Era opportuno pertanto colmare quello che l’assessore ha definito un «vulnus normativo», garantendo certezza alle imprese e all’Amministrazione comunale. Centralità nella mini-riforma è stata data all’articolo 15 del Regolamento, al quale è stato aggiunto un quarto comma su suggerimento dell’avvocato Galvani, legale incarico dal Comune.
La nuova norma stabilisce che l’occupazione temporanea di un’area non costituisce presupposto per il pagamento del canone qualora sia strettamente necessaria all’esecuzione di lavori pubblici appaltati. L’esenzione è limitata però alle aree pubbliche formalmente consegnate dall’ente e al tempo strettamente indispensabile per l’adempimento delle prestazioni contrattuali, purché l’occupazione «sia direttamente imputabile all’ente committente, sia priva di autonoma utilità economia funzionale all’impresa esecutrice, non ecceda le esigenze tecnico esecutive dell’appalto, non comporti utilizzazioni ulteriori diverse rispetto a quello strettamente necessario alla realizzazione dell’opera pubblica, o ricollegabili a concessionari o gestori di rete affidataci di servizi pubblici». Sono invece soggette al pagamento del Cup «le occupazioni finalizzate per attività organizzative produttive o economiche proprie dell’impresa, relative a depositi, stoccaggi, aree operative, effettuata in assenza di consegna dell’area da parte dell’ente committente». E come esempio l’assessore ha portato i casi di imprese «che chiedono casottini non previsti dal capitolato magari per far riposare gli operai o l’area è stata occupata senza l’ ok del Comune. Non è esente nemmeno la compagnia telefonica che chiede 50 metri in più di cantiere previsto, perché anche in questo caso il Cup va pagato al Comune».
Altro aspetto riguarda il coordinamento con altri Regolamenti comunali. La nuova disposizione crea un raccordo con le nonne sulla manutenzione del suolo pubblico e sul ripristino stradale approvate dall’aula consiliare proprio la scorsa settimana. All’articolo 15 viene quindi aggiunto un ulteriore comma che specifica il soggetto autorizzato deve al termine d lavori presentare l’asseverazione di ripristino delle opere. Sebbene la manutenzione o il ripristino di un’area non comportino automaticamente l’esenzione dal canone Cup, la verifica della sussistenza dei presupposti impositivi dovrà avvenire caso per caso, garantendo così che ogni occupazione sia debitamente regolamentata.
(m.p.c.)
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