L’agente di Polizia locale non si era vaccinato durante il periodo della pandemia di Covid 19 perché stava smaltendo ferie maturate ma non consumate prima di andare in pensione. Il comune di Ancona lo aveva sospeso senza corresponsione dello stipendio. Il Tribunale del Lavoro di Ancona, al quale il dipendente si era rivolto ha però accolto pochi mesi fa il suo ricorso, condannando il Comune a pagare 4.422,66 euro oltre interessi legali di risarcimento al dipendente ormai in pensione. La sentenza, passata ormai in giudicato perchè l’ente locale non l’ha impugnata nei termini di legge, è diventata esecutiva e stamattina il Consiglio comunale, su proposta della giunta e illustrazione dell’assessore Antonella Andreoli, è stato chiamato a votare il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio per liquidare la somma stabilita dalla pronuncia del giudice Arianna Sbano. Il punto all’ordine del giorno ieri era stato discusso in via preliminare anche dalla commissione consiliare Bilancio. Nel dettaglio – specifica la proposta della delibera dell’esecutivo al voto dei consiglieri comunali – il comune di Ancona dovrà liquidare all’ex dipendente 4.422,66 oltre interessi legali di stipendi, 1500 euro per contributi ed Irap, 2.464,56 di spese legali, per un importo complessivo di 8.814,41 euro, cifra che finirà tra i debiti fuori bilancio. Dopo una veloce discussione, il consiglio comunale oggi ha approvato con 21 voti favorevoli, 10 astensioni (delle opposizioni) e il consigliere Francesco Rubini (Aic) non votante. Il consigliere Vincenzo Rossi (Forza Italia) ha proposto e fatto passare con i voti di maggioranza anche un emendamento per inserire nella delibera consiliare il nome dell’allora responsabile della Polizia locale, Liliana Rovaldi. L’atto licenziato dall’aula ora sarà inviato per legge alla Corte dei Conti alla quale fanno segnalati i debiti fuori bilancio dei Comuni.
La vicenda è nota. L’agente delle Polizia locale, in previsione dell’imminente pensionamento e dovendo “smaltire” un pregresso di ferie accumulate, ne aveva formalizzato la richiesta di fruizione in data 22 aprile 2021, per il periodo compreso tra il 17 dicembre 2021 ed il 31 gennaio 2022, poi avendo richiesto di andare in quiescenza a far data dal 1 febbraio 2022, il tutto senza soluzione di continuo.«le ferie venivano regolarmente autorizzate» si legge nella delibera di giunta. Nello stesso periodo vigeva stretta sorveglianza sanitaria per la prevenzione al Sars Cov 2 ed particolare in data 27 novembre 2021 era entrato in vigore il decreto legge n. 172/2021 sull’obbligo vaccinale comunicato anche all’agente. Lo stesso in data 4 dicembre 2021 faceva pervenire il codice della prenotazione vaccinale per la data del 15 dicembre 2021, con successivo rinvio al 17 dicembre 2021 a seguito di problematiche di salute.
La data del 17 dicembre coincideva con l’inizio del periodo di ferie, che sarebbe terminato con l’inizio del pensionamento.«Il dipendente ha ritenuto la scelta della vaccinazione non più un obbligo, bensì una libera scelta, non essendo legate ad esigenze lavorative» puntualizza l’atto ricordando che per mancata vaccinazione «veniva disposta ed irrogata nei confronti del dipendente la sospensione dal servizio a far data dal 17 dicembre con l’adozione della sospensione attività lavorativa dipendente» perché «la vaccinazione risulta requisito essenziale per svolgere l’attività lavorativa da parte del personale assunto ed assegnato al Corpo della Polizia locale». Di qui la scelta del dipendente di presentare il ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona contro il Comune perché venisse dichiarata l’illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal servizio in considerazione della non vincolatività dell’obbligo vaccinale in assenza di attività lavorativa per ferie (diritto a carattere irrinunciabile) e successivo pensionamento. Il magistrato ha accolto il ricorso del dipendente dichiarando l’illegittimità della sospensione dal lavoro dal giorno 17 dicembre 2021 al giorno 31 gennaio 2022, condannando così il Comune a restituire le somme ora da pagare attivando la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio.
(Redazione CA)
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