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Il rispetto delle differenze di genere
è dovere di ogni giornalista

CODICE - Alla vigilia della Giornata contro la violenza sulle donne, una norma specifica è stata introdotta nel testo unico della deontologia professionale

 

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di Alessandro Feliziani

Alla vigilia della ‘Giornata internazionale contro la violenza sulle donne’, l’Ordine dei giornalisti ha integrato il testo unico delle norme di deontologia professionale con un apposito articolo sul “rispetto delle differenze di genere”. Questo non significa che fino ad oggi il diritto di cronaca fosse esente da ogni forma di rispetto della dignità delle donne, anzi. La legge istitutiva dell’ordine professionale – nonostante sia ormai vecchia di quasi sessant’anni e superata in alcune sue parti – conserva immutata nel suo articolo 2 (diritti e doveri del giornalista) la pietra miliare della deontologia dei giornalisti, sia contro ogni discriminazione, sia a “tutela della personalità altrui”.  Se la categoria ha ora sentito la necessità di introdurre una norma deontologica specifica sul rispetto delle differenze di genere – così come era avvenuto in passato per la tutela della privacy e per la tutela dei minori – è perché ormai da anni bisogna fare i conti con la realtà del sovraffollamento dei sempre più frenetici flussi informativi, peraltro non sempre frutto di attività giornalistica.

odgLa stessa Corte costituzionale, in una delle ultime ordinanze, la n.132/2020 emanata sotto la presidenza di Marta Cartabia, nel sottolineare come la libertà di stampa resti un principio inderogabile, ha ribadito che occorre tener presente i rischi per la reputazione delle vittime. Rischi che aumentano con l’evolversi delle tecnologie sulla circolazione delle notizie e con la sempre maggiore diffusione dei social (Facebook, Twitter, ecc.) che fanno oggi di ogni persona un divulgatore di notizie. Se da un lato è sempre più necessario saper distinguere ciò che è frutto di elaborazione giornalistica (soggetta alle sue regole deontologiche) da ciò che invece non lo è, dall’altro è quanto mai indispensabile che i giornalisti – pur dovendo fare i conti con le difficoltà che quotidianamente incontrano – si facciano carico delle crescenti responsabilità che incombono sul loro lavoro. È anche in questo senso, pertanto, che va interpretata l’integrazione al T.U. dei doveri del giornalista. Il nuovo art. 5 bis dispone che nel trattare “casi di femminicidio, violenza, molestie, discriminazioni e fatti di cronaca, che coinvolgono aspetti legati all’orientamento e all’identità sessuale, il giornalista: a) presta attenzione a evitare stereotipi di genere, espressioni e immagini lesive della dignità della persona; b) si attiene a un linguaggio rispettoso, corretto e consapevole. Si attiene all’essenzialità della notizia e alla continenza. Presta attenzione a non alimentare la spettacolarizzazione della violenza. Non usa espressioni, termini e immagini che sminuiscano la gravità del fatto commesso; c) assicura, valutato l’interesse pubblico alla notizia, una narrazione rispettosa anche dei familiari delle persone coinvolte”. Per quanto concerne il rispetto delle differenze di genere, la delibera adottata giovedì scorso dal Consiglio nazionale – con la quale sono state introdotte anche altre norme, tra cui una sull’informazione sanitaria – conclude un iter avviato da tempo e che proprio due anni fa, il 25 novembre 2017, aveva visto diverse associazioni regionali della stampa, insieme alle Commissioni per la pari opportunità della Fnsi e dell’Usigrai, sottoscrivere il “Manifesto di Venezia (così chiamato perché firmato in quella città) per il rispetto e la parità di genere nell’informazione, contro ogni forma di violenza e discriminazione attraverso parole e immagini”.

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